ACQUISTO CASA NUOVA IN COSTRUZIONE, GARANZIE OBBLIGATORIE

Published by:

Da quando è entrato a regime il decreto legislativo 122/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di tutele per i privati che intendono acquistare immobili da costruire (da imprese o cooperative edilizie), i casi di aziende edili fallite sono aumentati anno dopo anno, per un totale di 11.916 casi. Un dato che da solo dà la misura di quanto sia importante tutelarsi in questo genere di contratti. La legge prevede un pacchetto di difese fondamentale per chi intende comprare “sulla carta” e corre il rischio di versare (e non recuperare) anticipi per un immobile che non potrà poi essergli ceduto. O che, anche ceduto, possa in seguito presentare gravi difetti costruttivi. La salvaguardia si applica a immobili per i quali «sia già stato richiesto il permesso di costruire – recita la norma – e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità». Tra le tutele, c’è innanzitutto l’obbligo che, alla stipula del preliminare, il costruttore consegni all’acquirente una fideiussione (i cui estremi vanno citati nell’atto) a garanzia di tutti i corrispettivi incassati o da incassare fino al trasferimento della proprietà. La fideiussione non copre solo la cifra versata alla firma del contratto preliminare di compravendita (ad esempio, la caparra confirmatoria), ma può garantire – entro il limite massimo specificato nella stessa polizza – anche gli importi che si prevede vengano via via riscossi dal costruttore fino al rogito: è il caso degli acconti di prezzo da pagare in base allo stato di avanzamento lavori. Se il costruttore fallisce (o viene sottoposto ad amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), l’acquirente può dunque rivolgersi alla banca o alla compagnia assicuratrice per riscuotere la fideiussione e così sciogliere il contratto. Nel caso in cui l’immobile sia già “venuto a esistenza” (realizzato cioè il rustico/grezzo e completata la copertura, anche se mancano le finiture), deve muoversi prima che il curatore fallimentare comunichi la decisione di dare eventuale esecuzione al preliminare e trasferire comunque la
proprietà. Il mancato rilascio della fideiussione comporta la nullità del contratto preliminare: una nullità “relativa”, che può quindi esser fatta valere – senza limite temporale – dal solo acquirente, quale non può rinunciare preventivamente alla garanzia: proprio per evitare eventuali aggiramenti contrattuali, il Dl 47/2014 ha previsto la nullità di ogni clausola che possa portare a eludere le tutele.
Al rogito, il costruttore deve poi fornire una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori (che può essere successiva a quella del trasferimento della proprietà). La polizza copre i danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere. Pur se la sua assenza non comporta alcuna sanzione, né incide sulla validità dell’atto, è bene pretendere che venga rilasciata.
(Fonte: Il Sole24 ORE – Casa24, 5 novembre 2015)

Matteo Nencioni – Vice Presidente Fiaip Pisa – Consulente Immobiliare

Per informazioni o domande puoi scrivermi a: matteo@immobiliarenencioni.it

I METRI QUADRATI NELLE VISURE CATASTALI

Published by:

Visure Catastali: per 57 milioni di immobili debutta il dato sulla metratura: Disponibili da oggi, insieme agli elementi identificativi e di classamento, la superficie catastale e i mq ai fini Tari. Una novità nel segno della semplificazione e della trasparenza

Superfici in chiaro nelle visure di 57 milioni di unità immobiliari. Grazie all’adeguamento delle procedure, il dato, finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici, entra a pieno titolo nei documenti a disposizione dei proprietari.
Una new entry che segna un altro passo in avanti a favore di una maggiore trasparenza e semplificazione. Non solo. D’ora in avanti, nelle visure sarà indicata anche la superficie ai fini Tari, che permette ai cittadini di verificare i dati utilizzati dai Comuni per il controllo della tassa rifiuti.

La superficie entra in visura: Per 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, censite in catasto nelle categorie dei gruppi “A”, “B” e “C” e corredate di planimetria, sarà quindi riportata la superficie catastale, calcolata ai sensi del Dpr 138/1998. Una informazione che va ad affiancarsi a quelle già presenti, dai dati identificativi dell’immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, comune) a quelli di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita).
La novità arriva al termine di un periodo di sperimentazione, che ha coinvolto gli uffici provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna.

Disponibili anche i mq per la Tari: Non solo la superficie complessiva, ma anche quella al netto di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti e non, punto di riferimento per il calcolo della Tari, il tributo comunale sui rifiuti istituito, quale componente dell’imposta unica comunale (Iuc), con la legge di stabilità 2014. I proprietari di immobili, quindi, hanno da oggi la possibilità di verificare la base imponibile ai fini del tributo comunale, già fornita dalle Entrate ai Comuni nell’ambito delle attività di scambio dati, e di segnalare, tramite il sito internet dell’Agenzia, eventuali incoerenze tra la rappresentazione planimetrica e la superficie calcolata.
Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vice Presidente Fiaip Pisa – contattami: 0587 488136 o scrivimi matteo@immobiliarenencioni.it

CONSIGLI PER VENDERE O AFFITTARE CASA VELOCEMENTE.

Published by:

 

ROMANA1

Vendere o affittare casa velocemente ed al giusto prezzo  è uno degli obiettivi principali di chi mette sul mercato un immobile.

Ecco alcuni importanti consigli:

La prima impressione è quella conta. Sentirsi subito a proprio agio in un ambiente appena si entra è una sensazione piacevole che dobbiamo cercare di far provare anche a chi visita la nostra casa per la prima volta. Per farlo basta poco  ma quel poco deve esser fatto a regola d’arte, senza lasciare niente al caso: chi è intenzionato a comprare o affittare casa ha una visione molto critica degli ambienti che visita, bisogna quindi cercare di presentare al meglio l’immobile, con sentimento, come se dovessimo essere noi stessi o i nostri figli ad abitare i locali.

Pulire e fare ordine. Un’abitazione ordinata, organizzata, ben pulita e profumata, risulta molto più  attraente rispetto ad una casa in cui regna il disordine e il caos. Ambienti ben tenuti e valorizzati attraggono tre volte di più l’attenzione rispetto a spazi trascurati e mal tenuti. Inoltre sarebbe opportuno eliminare tutto ciò che è superfluo e poco funzionale durante una visita di un possibile compratore o futuro inquilino. Cercate di rendere ogni ambiente della casa il più “normale” possibile così da assecondare il gusto di tutti.

Eliminare gli effetti personali: Uno dei consigli che do spesso ai clienti, ad esempio, è quello di “spersonalizzare” l’alloggio: le foto di famiglia, i diplomi, i calendari, le collezioni, i vecchi serviti di bicchieri esposti, dovrebbero essere temporaneamente riposti e non esposti, così come eventuali oggetti che possano dare un’impronta troppo marcata del nostro stile.

Prediligere l’illuminazione naturale. La luminosità è una caratteristica particolarmente apprezzata. Se l’appartamento gode di luce naturale è consigliabile organizzare visite durante il giorno, cercando di valorizzare il più possibile ciascun ambiente in funzione dell’illuminazione naturale. Se non è possibile o la luce naturale è scarsa, accendete le luci cercando di dare preferenza alle lampadine di luce calda. Visitare un appartamento cupo, con poca luce può creare un impatto negativo su chi sta decidendo se acquistare o affittare.

Per qualsiasi consiglio contattatemi o scrivetemi.

Geom. Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vice Presidente Fiaip Pisa –

LE NOVITA’ APE – Nuove linee guida dal 1° ottobre 2015.

Published by:

La nuova normativa APE posta dalle nuove “Linee Guida Nazionali” appena introdotte per l’attestato di prestazione energetica, in vigore dal 1° ottobre 2015.

Le principali novità:

  1. A) LE CLASSI ENERGETICHE SARANNO 10 – Le classi energetiche con la nuova Ape passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore, dopo la A1, A2 e A3, (con il venir meno, quindi, della classe A+) alla G (la peggiore). Viene inoltre introdotto uno schema di annuncio di vendita e di locazione contenente informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. Per fornire un quadro completo dell’immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici.
  2. B) FORMAT DELL’APE – Il nuovo attestato sarà unico per tutto il territorio e con una metodologia di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche. Particolare attenzione deve essere prestata al disposto di cui al quinto comma del medesimo articolo 4, che prevede la possibilità che l’attestato di prestazione energetica sia sottoscritto con firma digitale e che lo stesso venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società “in house”. A decorrere dal giorno 1 ottobre 2015, dunque, sarà pienamente legittima in tutto il territorio nazionale la redazione dell’attestato di prestazione energetica con firma digitale.
  3. C) RICHIEDENTI, CERTIFICATORI, ELEMENTI DI VALIDITA’ DEL NUOVO ATTESTATO – L’attestazione va richiesta a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile. Il decreto conferma in 10 (dieci) anni la validità temporale massima dell’attestato di prestazione energetica, e ribadisce la necessità che lo stesso attestato di prestazione energetica sia redatto da un soggetto abilitato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75 (che in ogni caso dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, così al comma 6),
  4. D) CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI DOTAZIONE – Ebbene, la norma contempla espressamente gli immobili aventi destinazione abitativa, onde questi ultimi non rientrano mai nei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica (e quindi, neanche quando gli immobili abitativi stessi siano privi di impianti), così come era espressamente previsto nelle vecchie Linee Guida.
  5. E) ANNUNCIO DI VENDITA E LOCAZIONE – Viene infine definito uno schema di annuncio di vendita e locazione per uniformare le informazioni riguardanti la qualità energetica degli edifici riportando anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Il settimo comma dell’articolo 4 dispone che:

“Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente”.

Per qualsiasi approfondimento si rimanda alla normativa e si consiglia un consulto con il vostro notaio di fiducia.

Geom. Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vicepresidente Fiaip