I PREZZI DELLE CASE CRESCONO LIEVEMENTE.

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I prezzi delle case tornano in positivo: +0,1% a fine 2016 su base annua

Nell’ultimo trimestre del 2016 qualcosa si muove sul fronte dei prezzi delle case: rispetto allo stesso periodo del 2015, secondo l’Istat, c’è stato un lievissimo aumento delle quotazioni residenziali, pari al +0,1%. Seppur di appena un decimo di punto, si tratta «della prima variazione positiva su base annua – sottolinea l’Istat – dal quarto trimestre 2011». Se si prende in considerazione l’intero 2016, tuttavia, i prezzi delle abitazioni diminuiscono dello 0,7% rispetto al 2015 (quando però la variazione rispetto al 2014 era stata pari a – 2,6%), sintesi di un calo dei prezzi dello 0,9% per le abitazioni nuove e dello 0,6% per quelle esistenti. Rispetto alla media del 2010, nel 2016 i prezzi sono diminuiti del 14,6% con un calo del 2,3% per le abitazioni nuove e del -19,6% per le esistenti.

L’Istat osserva che «il ridimensionamento del calo in media d’anno dei prezzi delle abitazioni si manifesta in presenza di una crescita alquanto sostenuta del numero degli immobili residenziali compravenduti» (+18,9% l’incremento registrato per il 2016 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate). Quanto ai dati trimestrali, la lieve crescita tendenziale è dovuta principalmente ai prezzi delle abitazioni esistenti (+0,1%, da -0,6% del trimestre precedente), che invertono anch’essi la tendenza negativa iniziata cinque anni prima. I prezzi delle abitazioni nuove segnano invece una marcata attenuazione della flessione (-0,1%, da -2% del periodo precedente).

(Fonte: Il Sole 24 ORE – Estratto da “Casa24”, 4 aprile 2017)

ACQUISTARE CASA A RATE SENZA MUTUO: ECCO COME!

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E’ POSSIBILE ACQUISTARE CASA A RATE, SENZA MUTUO? SI… ED ECCO  COME…

Molti clienti mi chiedono informazioni sull’acquisto di una casa a rate, senza usufruire di un mutuo. Si può in effetti acquistare una casa anche senza mutuo, pagando a rate, grazie alla vendita con riserva di proprietà, o comunemente conosciuta come patto di riservato dominio.

Questo contratto consente al promittente acquirente di prendere subito il possesso dell’immobile direttamente all’atto notarile, dietro il pagamento di un corrispettivo a rate pattuito tra le parti contraenti.

Tutto ciò è perfettamente regolato dal codice civile e sostanzialmente si tratta di un accordo di compravendita a tutti gli effetti, con il pagamento delle relative imposte, ma con la clausola che la proprietà resti del venditore fino al versamento integrale del prezzo pattuito,  quindi fino a quando non si esauriscono le rate o non si ha la quietanza del prezzo.

La proprietà del bene viene trasferita alla quietanza del saldo prezzo complessivo pattuito

La vendita con riserva di proprietà è regolata come dicevamo dal Codice Civile e più precisamente dall’articolo 1523.

Nel caso di inadempienza dell’acquirente, il venditore può chiedere al giudice la risoluzione del contratto, rientrando in possesso dell’abitazione, indipendentemente dalla somma versata dall’acquirente fino a quel momento. Nel caso in cui l’acquirente non versi una sola rata il venditore non può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che questa rata non superi 1/8 del prezzo di vendita pattuito tra le due parti.

La Vendita con riserva di proprietà è regolata dall’articolo 1523 del Codice Civile

Non dimentichiamoci che trattandosi di un vero e proprio contratto di compravendita, l’acquirente deve sostenere le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie dell’immobile dal momento dell’atto, pur non essendone ancora l’effettivo proprietario.

Per approfondimenti in merito si consiglia di consultare il vostro notaio di fiducia.

Matteo Nencioni – consulente immobiliare – Prenota una consulenza agenzia@immobiliarenencioni.it

BONUS 2017 PER DETRAZIONI ELETTRODOMESTICI E MOBILI.

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STAI COMPRANDO CASA? LO SAPEVI CHE CI SONO BONUS mobiliFISCALI PER DETRAZIONI SULL’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI? SCOPRI COME…
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la normativa per il 2017 riguardante le detrazioni sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Qui trovi riassunta tutta la normativa, una guida utile per capire meglio come funziona il bonus grazie al quale puoi detrarre il 50% delle spese fino al 31 dicembre 2017.
CHI PUO’ USUFRUIRE DEL BONUS? L’agevolazione può essere richiesta da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016. Per usufruire del bonus quindi è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. E’ necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
QUALI ACQUISTI RIENTRANO NEL BONUS? Arredamento mobili nuovi come ad esempio letti, cassettiere, divani, armadi, credenze, materassi, tavoli, sedie, librerie, apparecchi di illuminazione; Elettrodomestici nuovi, aventi classe energetica non inferiore alla A+ (per forni basta la classe A).

QUAL E’ L’IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE? La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000€ che comprenda sia le spese per i mobili che quelle per i grandi elettrodomestici (non è possibile ottenere due bonus differenti), e la detrazione deve essere suddivisa tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

COME SI FA AD OTTENERE IL BONUS? Per ottenere il bonus occorre soltanto indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). E’ fondamentale che i pagamenti dei mobili e degli elettrodomestici siano effettuati con bonifico, carta di debito o di credito, non è consentito, invece, il pagamento tramite assegno, contanti o altri mezzi di pagamento.
QUALI DOCUMENTI BISOGNA CONSERVARE? Ricevuta di bonifico bancario; Ricevuta di avvenuta transazione (in caso di pagamenti con carta di credito/debito); Documentazione di addebito sul conto corrente; Fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito internet dell’agenzia delle entrate, nell’apposita sezione sezione L’Agenzia Informa. Per agevolarti la consultazione ti allego qui il link: BONUS MOBILI.

Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Appassionato di immobili e Specializzato nella vendita di case

LA PROPOSTA DI ACQUISTO

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Che cosa è la PROPOSTA DI ACQUISTO? A che cosa serve e in che modo mi vincola?

Se state leggendo questo articolo vi sarà sicuramente capitato di aver a che fare con un acquisto di una casa oppure siete in procinto di fare una trattativa, magari con l’aiuto del vostro agente immobiliare di fiducia. Bene, sarà sicuramente molto utile leggere queste poche righe, imparando a masticare alcuni termini ma soprattutto al fine di sapere con esattezza che cosa state firmando! Fatene tesoro.

1Dopo aver visitato più volte la casa che vi piace, dopo averla trovata di vostro gradimento, maturate la decisione di acquistarla. Ecco, adesso è opportuno effettuare un’offerta consona, quindi “bloccare” l’acquisto della casa mediante la firma – in separati momenti – di una “proposta irrevocabile d’acquisto” predisposta dall’agente immobiliare. Con la proposta irrevocabile di acquisto inizia quindi una vera e propria trattativa, proponendo appunto (mediante l’agente immobiliare e sottoscrivendo la proposta stessa) un prezzo alla parte venditrice, la quale può accettare, rifiutare o contattare nei modi e nei termini previsti nella proposta stessa.

Con la firma per accettazione della proposta di acquisto da parte della parte venditrice e con la presa visione dell’accettazione del proponente nei tempi e nelle scadenze previste dalla stessa proposta, quest’ultima diviene vincolante anche nei confronti della parte venditrice: il venditore si impegna alla vendita e l’acquirente si impegna all’acquisto, versando anche una somma di denaro a titolo di caparra (vedi il mio articolo caparra confirmatoria e penitenziale).

Sia il venditore che l’acquirente molto spesso firmano la proposta con superficialità, pensando che si tratti solo di un modo semplice per misurare la trattativa e la trattabilità del prezzo, oppure pensando semplicemente di “bloccare” l’immobile, riservandosi di precisare maggiori dettagli della compravendita in un più completo contratto: il cosiddetto contratto preliminare (più comunemente conosciuto come “compromesso”). Niente di più sbagliato!!! Attenzione…

La proposta di acquisto accettata e controfirmata dalle parti  contraenti produce effetti giuridici analoghi a quelli di un contratto preliminare

La proposta di acquisto accettata e controfirmata dalle parti  contraenti produce effetti giuridici analoghi a quelli di un contratto preliminare e le parti contraenti spesso se ne rendono conto solo successivamente. Spesso la proposta di acquisto consiste in un modulo prestampato, magari scarno ed elementare, mancante di elementi importanti che dovrebbero essere inseriti in un contratto di compravendita immobiliare.

La proposta di acquisto deve essere ben fatta e prevedere da subito tutto quanto andremo a pattuire, chiedere ed offrire in maniera molto dettagliata poichè, con la presa visione da parte del Proponente dell’accettazione della parte venditrice, comporta la conclusione di un VALIDO ED EFFICACE CONTRATTO e l’assunzione di tutte le conseguenti obbligazioni!!2

Una volta che il Proponente ha preso visione dell’accettazione della proposta da parte della Parte Venditrice si producono per le parti gli stessi effetti di un vero e proprio CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. La proposta di acquisto deve essere completa, entrando nel dettaglio in tutte le pattuizioni che le parti convengono applicare alla compravendita. Se ci sono particolari modalità da determinare, o servitù da costituire e così via, esse non possono più essere aggiunte o modificate se non consensualmente tra le parti contraenti.

È indispensabile che il vostro agente immobiliare di fiuducia, già al momento della proposta di acquisto, indichi la situazione ipotecaria e catastale dell’immobile in contratto (effettuando al momento le visure aggiornate) inserisca l’attuale situazione urbanistica ed edilizia, menzionando il permesso abilitativo che ha legittimato la costruzione dell’immobile e la presenza o meno del certificato di abitabilità (vedi il mio aricolo sulla conformità urbanistica  e catastale); inoltre dovrà essere fatto particolare riferimento alla situazione di conformità o non conformità degli impianti e alla prestazione energetica dell’immobile (vedi articolo sul certificato A.P.E.).

Un buon agente immobiliare dovrà informarvi in maniera dettagliata sulle garanzie da chiedere e quelle da offrire. Infine nella proposta di acquisto è assolutamente indispensabile inserire, oltre al prezzo proposto ed alle modalità di pagamento, i tempi per le integrazioni del pagamento stesso, quelli per perfezionare l’acquisto con l’atto notarile definitivo di trasferimento ed eventuali clausole se fosse necessario un finanziamento/mutuo per l’acquisto.

Per ulteriori informazioni vi consiglio vivamente un consulto del vostro Notaio di fiducia.

Matteo Nencioni – Agente Immobiliare – Esperto in contrattualistica immobiliare

(Articolo scritto con la preziosa collaborazione del Notaio dott. Simone Anzellotti – Pontedera, Pisa)