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IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: ATTENZIONE AI MEDIATORI ABUSIVI!

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IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: ATTENZIONE AI MEDIATORI ABUSIVI! 

L’agente immobiliare è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.

L’agente immobiliare deve essere imparziale “superpartes” e deve operare a favore di entrambe le parti. Proprio per tale motivo riscuote una provvigione economica, al momento della conclusione di un affare, sia dalla parte acquirente che dalla parte venditrice.

ATTENZIONE!!! il mediatore per aver diritto alla provvigione, deve essere regolarmente iscritto al ruolo presso la Camere di Commercio. Quindi fate molta attenzione ai così detti “abusivi” …l’agente immobiliare si può definire tale solo se regolarmente iscritto al ruolo e solo in tal caso può svolgere legittimamente l’attività di mediazione, quindi pretendere il pagamento della provvigione.

Vi consiglio vivamente al momento del conferimento dell’incarico, di chiedere a vostro agente immobiliare di riferimento, il numero d’iscrizione al ruolo e la polizza assicurativa obbligatoria per poter svolgere correttamente la professione.

L’agente immobiliare si può definire tale solo se regolarmente iscritto al ruolo e solo in tal caso può svolgere legittimamente l’attività di mediazione, quindi pretendere il pagamento della provvigione.

Vi invito a stare molto attenti a chi s’improvvisa “mediatore” e non detiene i requisiti per poter svolgere regolarmente questa attività! E denunciate alle autorità competenti i mediatori abusivi. Colui che non è regolarmente iscritto al ruolo alla camera di commercio NON E’ un agente immobiliare e NON ha diritto alla provvigione.

Con il Consiglio Fiaip Pisa (federazione italiana agenti immobiliari professionali) del quale ricopro la carica di Vice Presidente interprovinciale, ci siamo battuti molto contro i mediatori abusivi nella tutela dei Clienti. Un agente immobiliare Fiaip è regolarmente iscritto al ruolo.

Per qualsiasi dubbio o informazione contattatemi: matteo@immobiliarenencioni.it

Matteo Nencioni – Agente Immobiliare FIAIP Professionale.

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COMPRARE CASA? ORA COSTA LA META’ DI 10 ANNI FA…

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Comprare casa? Ora costa la metà rispetto a dieci anni fa

Le previsioni 2018 del Centro Studi Fiaip e degli esperti pubblicate sul Corriere della Sera.

Prezzi stabili o in leggera risalita, mutui ancora ai minimi, più compravendite e revival dell’acquisto da investimento. Sono queste le previsioni per il mercato immobiliare 2018 pubblicate sull’inserto economico del Corriere della Sera ne “L’Oroscopo del mattone”  a cui ha contribuito anche il Centro Studi Fiaip.

Ad incidere secondo gli esperti un mix di fattori che ha caratterizzato il costante incremento delle compravendite nel 2017 e ha portato ad un ulteriore aumento delle transazioni nelle grandi città: il bilancio dovrebbe essere chiuso (i dati definitivi dell’Agenzia delle Entrate arriveranno a marzo) attorno alle 550 mila transazioni, con un incremento di circa del 5% rispetto al 2016.

Il bilancio delle compravendite 2017 si aggira attorno alle 550 mila transazioni, con un incremento di circa del 5% rispetto al 2016.

Sebbene ancora oggi il settore non possa contare su un allentamento della pressione fiscale sugli immobili diversi dalla prima casa. Le previsioni prevalenti parlano di prezzi fermi o in lieve aumento nelle grandi città e transazioni ancora caratterizzate dal segno più.

Fonte: Corriere della Sera e Centro Studi Fiaip.

 

L’EREDE POTREBBE EREDITARE UN BENE INVENDIBILE.

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SUCCESSIONI

Come è noto in occasione della morte di un congiunto o altro soggetto, gli eredi a qualsiasi titolo sono chiamati ad esperire le formalità fiscali previste dalla legge.

(ricordiamo che il trasferimento della proprietà per mortis-causa avviene al momento della morte stessa e non al momento la denuncia di successione).

Paradossalmente l’erede si trova ad ereditare un bene che potrebbe essere invendibile. Sembra un’assurdità ma è cosi!

Tutto nasce dalla famosa Legge n.47 del 28/02/1985 conosciuta comunemente come legge sul “Condono Edilizio”, che per la prima volta sanzionò pesantemente gli atti di compravendita tra vivi in mancanza della conformità urbanistica, (e successivamente catastale con la conversione in legge del D.L. n.122 del 30/7/2010 a modifica dell’art.29 della Legge n. 52 del 27/2/85 ancor più pesantemente sanzionata) senza interessarsi del trasferimento per mortis-causa.

Paradossalmente l’erede si trova ad ereditare un bene che potrebbe essere invendibile.

Pertanto è vivamente consigliata una verifica tecnica riguardante la conformità del bene da ereditare prima di accettare l’eredità, perché se per qualsiasi motivo l’immobile dovesse risultare difforme o sotto il profilo catastale o sotto il profilo urbanistico, la sua vendita dopo l’accettazione dell’eredità sarà impossibile se non preceduta da una sanatoria (caso molto diverso dal condono edilizio che ricordiamo non più possibile perché scaduto oramai da anni) con costi abbastanza cospicui ed in alcuni casi pari al doppio del valore venale dell’immobile o la porzione di immobile non conforme.

Si intuisce questo punto che la consigliata verifica diventa assolutamente necessaria!

E’ vivamente consigliata una verifica tecnica riguardante la conformità del bene da ereditare prima di accettare l’eredità.

Un ringraziamento particolare al Geom. Gino Guerriero (www.studiotecnicoguerriero.it) per la collaborazione nella stesura di questo interessante articolo.

 

IL DEPOSITO PREZZO PRESSO IL NOTAIO

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IL DEPOSITO PREZZO PRESSO IL NOTAIO

Entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Deposito Prezzo presso il notaio).

E’ entrata in vigore il 30/08/2017 la norma sul “deposito del prezzo presso il notaio” –  già prevista dalla Legge n.147/2013 –  le cui modifiche ed integrazioni sono contenute nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso, in vigore da oggi).

Con la comunicazione del 5 agosto scorso, la disciplina originaria di cui alla Legge n. 147/2013 prevedeva l’obbligatorietà del “deposito prezzo”, pur rinviandone l’effettiva applicazione all’emanazione di  regolamenti attuativi, mentre la Legge sulla concorrenza ha reso la disposizione facoltativa, ossia applicabile su richiesta di almeno uno dei contraenti.

La Legge sulla concorrenza ha reso la disposizione facoltativa, ossia applicabile su richiesta di almeno uno dei contraenti.

Secondo quanto previsto dalla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” le parti o anche una di loro potrà richiedere al Notaio di aderire al Deposito del prezzo: in questo caso il pubblico ufficiale al momento del trasferimento immobiliare tratterrà la somma pattuita per la compravendita e la depositerà su un apposito conto corrente fino alla trascrizione del trasferimento dell’immobile. Gli interessi maturati sul conto, non saranno incassati dal proprietario, ma dallo Stato Italiano, che li destinerà ad un fondo per le piccole e medie imprese.

Per qualsiasi chiarimento in merito si consiglia di consultare il vostro notaio di fiducia.


Matteo Nencioni – agente immobiliare.