L’EREDE POTREBBE EREDITARE UN BENE INVENDIBILE.

SUCCESSIONI

Come è noto in occasione della morte di un congiunto o altro soggetto, gli eredi a qualsiasi titolo sono chiamati ad esperire le formalità fiscali previste dalla legge.

(ricordiamo che il trasferimento della proprietà per mortis-causa avviene al momento della morte stessa e non al momento la denuncia di successione).

Paradossalmente l’erede si trova ad ereditare un bene che potrebbe essere invendibile. Sembra un’assurdità ma è cosi!

Tutto nasce dalla famosa Legge n.47 del 28/02/1985 conosciuta comunemente come legge sul “Condono Edilizio”, che per la prima volta sanzionò pesantemente gli atti di compravendita tra vivi in mancanza della conformità urbanistica, (e successivamente catastale con la conversione in legge del D.L. n.122 del 30/7/2010 a modifica dell’art.29 della Legge n. 52 del 27/2/85 ancor più pesantemente sanzionata) senza interessarsi del trasferimento per mortis-causa.

Paradossalmente l’erede si trova ad ereditare un bene che potrebbe essere invendibile.

Pertanto è vivamente consigliata una verifica tecnica riguardante la conformità del bene da ereditare prima di accettare l’eredità, perché se per qualsiasi motivo l’immobile dovesse risultare difforme o sotto il profilo catastale o sotto il profilo urbanistico, la sua vendita dopo l’accettazione dell’eredità sarà impossibile se non preceduta da una sanatoria (caso molto diverso dal condono edilizio che ricordiamo non più possibile perché scaduto oramai da anni) con costi abbastanza cospicui ed in alcuni casi pari al doppio del valore venale dell’immobile o la porzione di immobile non conforme.

Si intuisce questo punto che la consigliata verifica diventa assolutamente necessaria!

E’ vivamente consigliata una verifica tecnica riguardante la conformità del bene da ereditare prima di accettare l’eredità.

Un ringraziamento particolare al Geom. Gino Guerriero (www.studiotecnicoguerriero.it) per la collaborazione nella stesura di questo interessante articolo.