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CONSIGLI PER VENDERE O AFFITTARE CASA VELOCEMENTE.

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ROMANA1

Vendere o affittare casa velocemente ed al giusto prezzo  è uno degli obiettivi principali di chi mette sul mercato un immobile.

Ecco alcuni importanti consigli:

La prima impressione è quella conta. Sentirsi subito a proprio agio in un ambiente appena si entra è una sensazione piacevole che dobbiamo cercare di far provare anche a chi visita la nostra casa per la prima volta. Per farlo basta poco  ma quel poco deve esser fatto a regola d’arte, senza lasciare niente al caso: chi è intenzionato a comprare o affittare casa ha una visione molto critica degli ambienti che visita, bisogna quindi cercare di presentare al meglio l’immobile, con sentimento, come se dovessimo essere noi stessi o i nostri figli ad abitare i locali.

Pulire e fare ordine. Un’abitazione ordinata, organizzata, ben pulita e profumata, risulta molto più  attraente rispetto ad una casa in cui regna il disordine e il caos. Ambienti ben tenuti e valorizzati attraggono tre volte di più l’attenzione rispetto a spazi trascurati e mal tenuti. Inoltre sarebbe opportuno eliminare tutto ciò che è superfluo e poco funzionale durante una visita di un possibile compratore o futuro inquilino. Cercate di rendere ogni ambiente della casa il più “normale” possibile così da assecondare il gusto di tutti.

Eliminare gli effetti personali: Uno dei consigli che do spesso ai clienti, ad esempio, è quello di “spersonalizzare” l’alloggio: le foto di famiglia, i diplomi, i calendari, le collezioni, i vecchi serviti di bicchieri esposti, dovrebbero essere temporaneamente riposti e non esposti, così come eventuali oggetti che possano dare un’impronta troppo marcata del nostro stile.

Prediligere l’illuminazione naturale. La luminosità è una caratteristica particolarmente apprezzata. Se l’appartamento gode di luce naturale è consigliabile organizzare visite durante il giorno, cercando di valorizzare il più possibile ciascun ambiente in funzione dell’illuminazione naturale. Se non è possibile o la luce naturale è scarsa, accendete le luci cercando di dare preferenza alle lampadine di luce calda. Visitare un appartamento cupo, con poca luce può creare un impatto negativo su chi sta decidendo se acquistare o affittare.

Per qualsiasi consiglio contattatemi o scrivetemi.

Geom. Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vice Presidente Fiaip Pisa –

LE NOVITA’ APE – Nuove linee guida dal 1° ottobre 2015.

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La nuova normativa APE posta dalle nuove “Linee Guida Nazionali” appena introdotte per l’attestato di prestazione energetica, in vigore dal 1° ottobre 2015.

Le principali novità:

  1. A) LE CLASSI ENERGETICHE SARANNO 10 – Le classi energetiche con la nuova Ape passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore, dopo la A1, A2 e A3, (con il venir meno, quindi, della classe A+) alla G (la peggiore). Viene inoltre introdotto uno schema di annuncio di vendita e di locazione contenente informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. Per fornire un quadro completo dell’immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici.
  2. B) FORMAT DELL’APE – Il nuovo attestato sarà unico per tutto il territorio e con una metodologia di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche. Particolare attenzione deve essere prestata al disposto di cui al quinto comma del medesimo articolo 4, che prevede la possibilità che l’attestato di prestazione energetica sia sottoscritto con firma digitale e che lo stesso venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società “in house”. A decorrere dal giorno 1 ottobre 2015, dunque, sarà pienamente legittima in tutto il territorio nazionale la redazione dell’attestato di prestazione energetica con firma digitale.
  3. C) RICHIEDENTI, CERTIFICATORI, ELEMENTI DI VALIDITA’ DEL NUOVO ATTESTATO – L’attestazione va richiesta a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile. Il decreto conferma in 10 (dieci) anni la validità temporale massima dell’attestato di prestazione energetica, e ribadisce la necessità che lo stesso attestato di prestazione energetica sia redatto da un soggetto abilitato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75 (che in ogni caso dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, così al comma 6),
  4. D) CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI DOTAZIONE – Ebbene, la norma contempla espressamente gli immobili aventi destinazione abitativa, onde questi ultimi non rientrano mai nei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica (e quindi, neanche quando gli immobili abitativi stessi siano privi di impianti), così come era espressamente previsto nelle vecchie Linee Guida.
  5. E) ANNUNCIO DI VENDITA E LOCAZIONE – Viene infine definito uno schema di annuncio di vendita e locazione per uniformare le informazioni riguardanti la qualità energetica degli edifici riportando anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Il settimo comma dell’articolo 4 dispone che:

“Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente”.

Per qualsiasi approfondimento si rimanda alla normativa e si consiglia un consulto con il vostro notaio di fiducia.

Geom. Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vicepresidente Fiaip

CONFORMITA’ URBANISTICA E CATASTALE NELLA COMPRAVENDITA

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LA CONFORMITA’ URBANISTICA E CATASTALE NELLA COMPRAVENDITA: Perchè è importante verificarla sin da subito, ancor prima di mettere in vendita l’immobile.

Conformità urbanistica

Particolare importanza nella compravendita riveste la conformità urbanistica dell’unità immobiliare.

Tale accertamento, derivato dalla Legge 47/85 e seguenti, è necessario per non incorrere in gravi inadempienze contrattuali ovvero per non rischiare di dichiarare il falso, seppur in buona fede, in sede di atto pubblico. Il venditore è tenuto a verificare, a propria cura e spese, che i titoli abilitativi (i quali hanno permesso la costruzione dell’unità oggetto di vendita) siano perfettamente aderenti alla realtà. In caso contrario, prima del rogito definitivo, dovrà necessariamente essere eseguita una purgazione delle difformità riscontrate (a cura della parte venditrice e mediante un tecnico di sua fiducia) mediante idoneo atto amministrativo di Sanatoria Edilizia.

Prudenza vuole che, al fine di evitare brutte sorprese, la questione sia già ben chiara e nota al momento del contratto preliminare di compravendita in modo tale da evitare di impegnare le parti contraenti con tempistiche che non potranno poi essere rispettate. Nel peggiore dei casi il rischio può essere quello di non poter rogitare (nel caso di gravi vizi non sanabili).

Conformità catastale

Secondo la legge 122/2010 e seguenti, nei negozi giuridici il notaio rogante deve assicurarsi che la planimetria catastale sia conforme allo stato dei luoghi, pena la nullità del contratto. Appare subito evidente che la questione è assai importante. Per soddisfare il requisito necessita un controllo puntuale dell’unità in vendita con le planimetrie catastali.

Fatto tale controllo saremo sicuri ed in grado di non incorrere nella nullità del rogito prevista dalla legge, ovvero di non aver fatto dichiarazioni mendaci nel contratto di compravendita.

(Articolo scritto con il prezioso supporto tecnico del Geometra Gino Guerriero – Studio Tecnico Guerriero – Vicopisano – Pisa)

Negli immobili che tratto personalmente nella mia agenzia con incarico in esclusiva, faccio infatti redigere a tecnici qualificati, prima di immettere l’immobile sul mercato, adeguate verifiche all’immobile e una relazione di conformità; il tutto al fine di presentare ai Clienti “Immobili Certificati”. La tranquillità prima di tutto! Matteo Nencioni – agente immobiliare

Per chiarimenti in merito o ulteriori informazioni, è possibile avere una consulenza senza impegno con i nostri tecnici specializzati.

Scrivetemi o contattarmi:

Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Tel. 0587/488136.

LE AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA

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Chi ha diritto alle agevolazioni prima casa?

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per acquisto di “prima casa”, l’acquirente deve avere i seguenti fondamentali requisiti:

  1. Non essere in possesso di altro immobile già acquistato con le agevolazioni prima casa;
  2. Non essere proprietario esclusivo o in comunione dei beni con il coniuge, di un’altra abitazione nello stesso comune in cui si trova l’immobile che sta acquistando;
  3. Avere la residenza, oppure prenderla entro 18 mesi, nel comune in cui è situato l’immobile che si sta acquistando.

Attenzione: L’agevolazione prima casa non è possibile per le abitazioni classificate di lusso, ovvero gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (ville), A/9 (castelli/palazzi)

Le agevolazioni prima casa si richiedono direttamente al notaio al momento del rogito di acquisto.

È consigliabile un colloquio con il vostro notaio di fiducia, prima dell’acquisto, al fine di verificare i vostri requisiti per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa”.

Per ulteriori informazioni contattatemi.

Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vice Presidente Fiaip

tel. 0587 488136