La nuova normativa APE posta dalle nuove “Linee Guida Nazionali” appena introdotte per l’attestato di prestazione energetica, in vigore dal 1° ottobre 2015.
Le principali novità:
- A) LE CLASSI ENERGETICHE SARANNO 10 – Le classi energetiche con la nuova Ape passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore, dopo la A1, A2 e A3, (con il venir meno, quindi, della classe A+) alla G (la peggiore). Viene inoltre introdotto uno schema di annuncio di vendita e di locazione contenente informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. Per fornire un quadro completo dell’immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici.
- B) FORMAT DELL’APE – Il nuovo attestato sarà unico per tutto il territorio e con una metodologia di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche. Particolare attenzione deve essere prestata al disposto di cui al quinto comma del medesimo articolo 4, che prevede la possibilità che l’attestato di prestazione energetica sia sottoscritto con firma digitale e che lo stesso venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società “in house”. A decorrere dal giorno 1 ottobre 2015, dunque, sarà pienamente legittima in tutto il territorio nazionale la redazione dell’attestato di prestazione energetica con firma digitale.
- C) RICHIEDENTI, CERTIFICATORI, ELEMENTI DI VALIDITA’ DEL NUOVO ATTESTATO – L’attestazione va richiesta a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile. Il decreto conferma in 10 (dieci) anni la validità temporale massima dell’attestato di prestazione energetica, e ribadisce la necessità che lo stesso attestato di prestazione energetica sia redatto da un soggetto abilitato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75 (che in ogni caso dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, così al comma 6),
- D) CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI DOTAZIONE – Ebbene, la norma contempla espressamente gli immobili aventi destinazione abitativa, onde questi ultimi non rientrano mai nei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica (e quindi, neanche quando gli immobili abitativi stessi siano privi di impianti), così come era espressamente previsto nelle vecchie Linee Guida.
- E) ANNUNCIO DI VENDITA E LOCAZIONE – Viene infine definito uno schema di annuncio di vendita e locazione per uniformare le informazioni riguardanti la qualità energetica degli edifici riportando anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Il settimo comma dell’articolo 4 dispone che:
“Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente”.
Per qualsiasi approfondimento si rimanda alla normativa e si consiglia un consulto con il vostro notaio di fiducia.
Geom. Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vicepresidente Fiaip