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STAI PENSANDO DI VENDERE CASA? ECCO ALCUNI CONSIGLI…

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STAI PENSANDO DI METTERE IN VENDITA LA TUA CASA? ECCO CHE COSA E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO FARE, PRIMA DI PROCEDERE CON LA PROMOZIONE IN VENDITA…

Ecco alcuni consigli per una vendita serena…

Prima di mettere in vendita la Tua casa, sia privatamente che mediante l’appoggio di un agente immobiliare, è molto importante procurarsi tutta la documentazione necessaria per la vendita (copia del contratto di acquisto, visure catastali, planimetrie catastali, certificato APE ecc…) e verificare alcuni importanti aspetti tecnico-giuridici al fine di non incorrere in sanzioni ed evitare spiacevoli sorprese.

Il mio consiglio è quello di incaricare un tecnico di tua fiducia (geometra, architetto, ecc…) al fine di reperire tutta la documentazione necessaria per la vendita e verificare, mediante un rilievo dettagliato sul posto, la completa regolarità e la conformità di ciò che si immette sul mercato.

Quindi, mediante il tuo tecnico di fiducia:

– VERIFICA LA CONFORMITA’  DELL’IMMOBILE: La conformità urbanistica e catastale è documento ufficiale rilasciato dal tuo tecnico di fiducia dopo che ha effettuato un rilievo sul posto, dopo aver effettuato varie ricerche e verifiche presso gli uffici del comune, il catasto o altri organi competenti. Tale documento, firmato dal tecnico, CERTIFICA LA CONFORMITA’ DELL’IMMOBILE allo stato di fatto. Un immobile verificato, quindi “certificato”, garantisce la serenità in una compravendita ed evita spiacevoli inconvenienti, magari proprio dopo che è stata effettuata una proposta di acquisto o un preliminare di compravendita. Proprio per questo motivo è estremamente importante far effettuare i controlli e le verifiche prima di immettere l’immobile sul mercato.

– VERIFICA LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI: La dichiarazione di conformità degli impianti è un insieme di documenti con cui l’installatore di un impianto (elettrico, idro-sanitario, termico ecc…) dichiara e certifica che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte. La dichiarazione di conformità o non conformità degli impianti è obbligatoria al momento dell’atto notarile di trasferimento. E’ opportuno reperire, o far reperire al vostro tecnico, tale documentazione  (spesso allegata al certificato di abitabilità) prima di mettere la casa sul mercato.

– L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: il Certificato A.P.E. è il documento che quantifica e attesta le prestazioni energetiche dell’edificio. Le prestazioni vengono espresse mediante indicatori di consumo a cui viene associata una Classe di appartenenza (che va dalla classe A4 alla G). E’ un documento obbligatorio nei contratti di vendita e locazione. Inoltre è obbligatorio indicare classe energetica di appartenenza e indice di prestazione energetica nei cartelli di Vendita o Affitto affissi all’esterno dell’immobile e nelle pubblicità cartacee e/o sui portali web, al fine di evitare salate sanzioni. Indispensabile far redarre, da un tecnico qualificato, tale attestato prima di mettere l’immobile in vendita in quanto i potenziali acquirenti hanno il diritto di sapere, già al primo appuntamento di visita, la classe energetica di appartenenza dell’immobile.

Verificato quanto sopra, una volta reperita tutta la documentazione necessaria, si può procedere mettendo l’immobile in vendita, magari affidandosi ad un buon consulente immobiliare che, oltre ad una corretta stima del più probabile valore di mercato, effettuerà una buona selezione della clientela interessata.

Prima di far visionare la casa è estremamente importante presentarla al top!!

Se hai intenzione di vendere in tempi brevi, al prezzo migliore ma soprattutto evitando inutili perdite di tempo, leggi questi semplici ma efficaci consigli:

– SISTEMA I PICCOLI DIFETTI: Verifica che l’alloggio non presenti difetti visibili (come ad esempio muffa, tracce di umidità ecc…) che ne possano ridurre il valore ma soprattutto l’interessamento da parte dei clienti che la visioneranno. Effettua i lavori di manutenzione ed imbiancatura per presentare al meglio ogni ambiente.

– TIRA A LUCIDO LA CASA! Pensa a quando devi mettere in vendita l’auto: la lavi, la pulisci internamente, la lucidi con la cera per presentarla nel suo vestito migliore e fare un’ottima impressione al concessionario o al privato che la vede per la prima volta. Immaginati la stessa cosa rapportata alla casa….. Quindi tira a lucido l’alloggio, puliscilo perfettamente in ogni sua parte, fai entrare luce ed aria nelle stanze prima di ogni visita da parte di un potenziale acquirente, riordinalo e valorizzalo al massimo mettendo in evidenza i suoi lati migliori. NB: Ricordati che l’appuntamento di visita è un incontro molto importante con dei potenziali acquirenti, talvolta decisivo: un ambiente pulito, profumato ed ordinato sarà sicuramente più apprezzato!

– LA MIGLIOR LUMINOSITA’: La luminosità degli ambienti è una caratteristica importantissima! Prediligi la luce naturale, apri ogni finestra, accendi le luci anche di giorno e cerca, se possibile, di organizzare gli appuntamenti di visita nelle migliori giornate di sole.

– LASCIA FARE AL TUO AGENTE IMMOBILIARE: Se ti affidi all’agente immobiliare di fiducia, lasciati consigliare al meglio. Mettiti da parte durante un appuntamento lasciando che sia lui a condurre i clienti e a presentare l’alloggio nel modo migliore. Le statistiche dimostrano che le case visitate senza la presenza dei proprietari facilitano enormemente la vendita.

Per qualsiasi consiglio sono a disposizione, scrivimi a: matteo@immobiliarenencioni.it

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Geom. Matteo Nencioni – Consulente immobiliare – Vice Presidente Fiaip Pisa

ACQUISTO CASA NUOVA IN COSTRUZIONE, GARANZIE OBBLIGATORIE

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Da quando è entrato a regime il decreto legislativo 122/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di tutele per i privati che intendono acquistare immobili da costruire (da imprese o cooperative edilizie), i casi di aziende edili fallite sono aumentati anno dopo anno, per un totale di 11.916 casi. Un dato che da solo dà la misura di quanto sia importante tutelarsi in questo genere di contratti. La legge prevede un pacchetto di difese fondamentale per chi intende comprare “sulla carta” e corre il rischio di versare (e non recuperare) anticipi per un immobile che non potrà poi essergli ceduto. O che, anche ceduto, possa in seguito presentare gravi difetti costruttivi. La salvaguardia si applica a immobili per i quali «sia già stato richiesto il permesso di costruire – recita la norma – e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità». Tra le tutele, c’è innanzitutto l’obbligo che, alla stipula del preliminare, il costruttore consegni all’acquirente una fideiussione (i cui estremi vanno citati nell’atto) a garanzia di tutti i corrispettivi incassati o da incassare fino al trasferimento della proprietà. La fideiussione non copre solo la cifra versata alla firma del contratto preliminare di compravendita (ad esempio, la caparra confirmatoria), ma può garantire – entro il limite massimo specificato nella stessa polizza – anche gli importi che si prevede vengano via via riscossi dal costruttore fino al rogito: è il caso degli acconti di prezzo da pagare in base allo stato di avanzamento lavori. Se il costruttore fallisce (o viene sottoposto ad amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), l’acquirente può dunque rivolgersi alla banca o alla compagnia assicuratrice per riscuotere la fideiussione e così sciogliere il contratto. Nel caso in cui l’immobile sia già “venuto a esistenza” (realizzato cioè il rustico/grezzo e completata la copertura, anche se mancano le finiture), deve muoversi prima che il curatore fallimentare comunichi la decisione di dare eventuale esecuzione al preliminare e trasferire comunque la
proprietà. Il mancato rilascio della fideiussione comporta la nullità del contratto preliminare: una nullità “relativa”, che può quindi esser fatta valere – senza limite temporale – dal solo acquirente, quale non può rinunciare preventivamente alla garanzia: proprio per evitare eventuali aggiramenti contrattuali, il Dl 47/2014 ha previsto la nullità di ogni clausola che possa portare a eludere le tutele.
Al rogito, il costruttore deve poi fornire una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori (che può essere successiva a quella del trasferimento della proprietà). La polizza copre i danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere. Pur se la sua assenza non comporta alcuna sanzione, né incide sulla validità dell’atto, è bene pretendere che venga rilasciata.
(Fonte: Il Sole24 ORE – Casa24, 5 novembre 2015)

Matteo Nencioni – Vice Presidente Fiaip Pisa – Consulente Immobiliare

Per informazioni o domande puoi scrivermi a: matteo@immobiliarenencioni.it

I METRI QUADRATI NELLE VISURE CATASTALI

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Visure Catastali: per 57 milioni di immobili debutta il dato sulla metratura: Disponibili da oggi, insieme agli elementi identificativi e di classamento, la superficie catastale e i mq ai fini Tari. Una novità nel segno della semplificazione e della trasparenza

Superfici in chiaro nelle visure di 57 milioni di unità immobiliari. Grazie all’adeguamento delle procedure, il dato, finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici, entra a pieno titolo nei documenti a disposizione dei proprietari.
Una new entry che segna un altro passo in avanti a favore di una maggiore trasparenza e semplificazione. Non solo. D’ora in avanti, nelle visure sarà indicata anche la superficie ai fini Tari, che permette ai cittadini di verificare i dati utilizzati dai Comuni per il controllo della tassa rifiuti.

La superficie entra in visura: Per 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, censite in catasto nelle categorie dei gruppi “A”, “B” e “C” e corredate di planimetria, sarà quindi riportata la superficie catastale, calcolata ai sensi del Dpr 138/1998. Una informazione che va ad affiancarsi a quelle già presenti, dai dati identificativi dell’immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, comune) a quelli di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita).
La novità arriva al termine di un periodo di sperimentazione, che ha coinvolto gli uffici provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna.

Disponibili anche i mq per la Tari: Non solo la superficie complessiva, ma anche quella al netto di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti e non, punto di riferimento per il calcolo della Tari, il tributo comunale sui rifiuti istituito, quale componente dell’imposta unica comunale (Iuc), con la legge di stabilità 2014. I proprietari di immobili, quindi, hanno da oggi la possibilità di verificare la base imponibile ai fini del tributo comunale, già fornita dalle Entrate ai Comuni nell’ambito delle attività di scambio dati, e di segnalare, tramite il sito internet dell’Agenzia, eventuali incoerenze tra la rappresentazione planimetrica e la superficie calcolata.
Matteo Nencioni – Consulente Immobiliare – Vice Presidente Fiaip Pisa – contattami: 0587 488136 o scrivimi matteo@immobiliarenencioni.it