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BONUS PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI

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Bonus mobili, raddoppio senza cumulo.

La legge di Stabilità 2016 raddoppia i bonus per l’acquisto di mobili e arredi. Infatti la legge 208/2015 ha prorogato per quest’anno la detrazione del 50% delle spese sostenute (fino a 10mila euro) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici – di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica – che sono destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La proroga va in parallelo con la conferma, anche quest’anno, dell’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con una detrazione del 50% (65% per gli interventi antisismici) per un massimo di 96mila euro.

Come detto, la legge di Stabilità ha potenziato ed esteso lo sconto fiscale per i mobili: per le giovani coppie, coniugi o conviventi, di cui uno almeno abbia meno di 35 anni (o compia 35 anni quest’anno) c’è la possibilità di detrarre in dieci anni il 50% della somma impiegata per l’acquisto di mobili destinati all’abitazione principale.

La casa deve essere stata acquistata, a titolo oneroso o gratuito, nel 2015 o nel 2016. In questo caso il bonus mobili ha un plafond di 16mila euro. Il nuovo bonus mobili è destinato a favorire le giovani coppie in possesso, nel 2016, dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. In caso di coniugi non importa la data del matrimonio; la convivenza invece deve durare da almeno tre anni e deve essere attestata dalla stato di famiglia. La casa può essere acquistata dalla coppia o da uno dei partner, in questo caso l’agenzia delle Entrate richiede che il proprietario sia il partner under 35. L’acquisto può essere stato effettuato anche lo scorso anno, visto che la normativa fiscale dà tempo 12 mesi per adibire l’immobile ad abitazione principale. La destinazione, per gli acquisti 2016, deve avvenire, comunque, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017, relativa al 2016. L’agenzia chiarisce che l’acquisto dei mobili può avvenire in qualsiasi momento nel 2016, purché la casa acquistata quest’anno sia destinata – come detto – ad abitazione principale entro il termine per la dichiarazione dei redditi 2017 (2 ottobre).

Per gli acquisti di case nel 2015 la destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro il 31 dicembre 2016. Il bonus mobili per giovani coppie è calcolato, come detto prima, su un importo complessivo di 16mila euro: l’acquisto può essere effettuato da entrambi i partner o da uno solo dei componenti, anche da colui che ha superato i 35 anni. L’acquisto deve essere effettuato con bonifico o con carta di debito o di credito: non è richiesto il bonifico utilizzato per le ristrutturazioni edilizie (la regola vale anche per il bonus mobili ”generale”).

La circolare delle Entrate 7/E chiarisce che per la «medesima unità abitativa», non si può beneficiare sia della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, sia di quella generale, sempre del 50%, utilizzabile da tutti i contribuenti Irpef. L’incompatibilità vale anche per acquisti di mobili diversi, necessari per arredare case acquistate quest’anno (o nel 2015), adibite ad abitazione principale entro il 2 ottobre 2017 (o entro il 31 dicembre 2016) e contemporaneamente soggette a lavori di ristrutturazione quest’anno. Cioè vale anche se sono rispettate tutte le condizioni delle due norme agevolative.

Ad esempio, se una giovane coppia compera un arredo su una casa che ha acquistato quest’anno, nella quale fa fare, entro la fine del 2016, delle manutenzioni straordinarie detraibili al 50%, non può beneficiare della doppia detrazione del 50%, quella per le giovani coppie e quella generale. Oltre a questa regola, però, secondo l’agenzia delle Entrate l’incompatibilità delle due agevolazioni è molto più ampia, in quanto «non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa». Quindi, una giovane coppia non potrà acquistare, ad esempio, 16mila euro di mobili per arredare la propria abitazione principale di proprietà e acquistare anche 10mila euro di altri mobili per la stessa abitazione, previo lavori di recupero edilizio agevolabili al 50%. Ma l’agenzia va oltre e afferma che se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, «anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici, per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile». L’incompatibilità, quindi, non riguarda solo «l’arredo della medesima unità abitativa», ma anche, da un lato, l’acquisto di grandi elettrodomestici (beneficiando, anche parzialmente, del bonus generale), dall’altro lato, l’acquisto di mobili, usufruendo della nuova detrazione per le giovani coppie. Queste ultime, comunque, potranno beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili (o i grandi elettrodomestici) acquistati saranno destinati all’arredo di unità abitative diverse.

(Fonte: Il Sole 24ORE – Quotidiano del Condominio, 2 aprile 2016)

Matteo Nencioni – Consulente immobiliare – Esperto in valutazioni immobiliari e Contrattualistica.